20 ottobre 2006

Citizen Prodi


Articolo 32. Riproduzione di articoli di riviste o giornali1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

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dalla Finanziaria 2006 del Governo Prodi

5 commenti:

andrea erdna ha detto...

A chi ci dobbiamo rivolgere per le royalties?

chad palomino ha detto...

lasciamo perdere. non centra con questo governo, però leggiti un po' la notizia al seguente link e poi si capisce a quale follia siamo arrivati in tema di difesa del diritto (?) d'autore:
http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/Blitz%20della%20Siae%20alla%20festa%20multati%20i%20bimbi%20di%20Cernobyl/1374048
e qui c'è la difesa della siae:
http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=120622

lunico ha detto...

..forse non gli avevano scritto il nome sul bicchiere

Manlio ha detto...

Dannata festa delle medie!!

andrea erdna ha detto...

For-za pa-ni-no....